Expo 2015, partecipazione a fiere ed esposizioni: aspetti fiscali

In vista di Expo 2015 l’Agenzia delle Entrate ha preso specifici provvedimenti e fornito importanti chiarimenti in merito agli aspetti fiscali per la partecipazione a fiere ed esposizioni.

Sul fronte specifici provvedimenti l’Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare n. 26/E del 7 agosto 2014, ha ribadito che:

  • con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 novembre 2013, è stato istituito un Desk appositamente dedicato all’evento (Expo2015@agenziaentrate.it) al quale i soggetti interessati possono rivolgersi, direttamente, tramite professionisti oppure tramite Expo 2015 S.p.A., per avere risposte a quesiti di natura fiscale;
  • una sezione del sito dell’Agenzia entrate è dedicata alle questioni di carattere fiscale riguardanti Expo Milano 2015;
  • verrà istituito un punto di contatto presso il “Centro Servizi per i Partecipanti di Expo Milano 2015, che vedrà la presenza di funzionari dell’Agenzia, ai quali i partecipanti potranno rivolgersi per gli adempimenti fiscali.

A tale proposito la circolare illustra le diverse tipologie di partecipanti coinvolti nella manifestazione. Si parla di:

  • partecipanti ufficiali (Stati e Organizzazioni internazionali intergovernative che hanno ricevuto e accettato l’invito ufficiale da parte del Governo italiano a partecipare all’Expo Milano 2015)
  • partecipanti non ufficiali (amministrazioni pubbliche territoriali, imprese, organizzazioni ed in genere entità giuridiche, nazionali o estere, autorizzate dal Commissario Generale dell’Expo Milano 2015).

Partecipanti ufficiali

I primi godono di tutte le agevolazioni possibili in materia fiscale ed in particolare sono esentati, nell’ambito delle attività istituzionali espositive e non commerciali, da ogni imposizione diretta e, nei limiti previsti dal presente articolo, dalle imposte indirette, da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni. Qualora tali soggetti svolgano attività diverse dalla propria “attività istituzionale” saranno assoggettati a normale tassazione in Italia secondo le disposizioni dell’articolo 23 del TUIR e delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, ove in vigore, da dichiarare nel Modello Unico Enti Non Commerciali. A queste agevolazioni occorre aggiungere che i beni e servizi acquistati o importati in Italia sono “non imponibili”.

Partecipanti non ufficiali

I partecipanti non ufficiali sono esentati, nell’ambito delle attività non commerciali, svolte all’interno del proprio spazio espositivo, da ogni imposizione diretta (IRES, IRPEF, IRAP e relative addizionali). Ne consegue che lo svolgimento da parte dei Partecipanti Non Ufficiali di un’attività commerciale nel proprio spazio espositivo esula dalle finalità dell’Expo e quindi non può essere agevolato. Ciò comporta che qualora tali soggetti nel proprio spazio espositivo svolgano un’attività commerciale, il reddito ad essa relativo non gode di alcuna agevolazione ed è tassato in Italia secondo le disposizioni degli articoli 23, 151 e 152 del TUIR. Sul fronte IVA i Partecipanti Non Ufficiali non possono acquistare in regime di non imponibilità IVA beni e/o servizi, nonché importare con il medesimo regime beni di importo superiore a 300,00 euro. Tali acquisti sono, dunque, soggetti ad IVA secondo le normali disposizioni.

E’ utile ricordare che solamente il 20% dello spazio espositivo può essere adibito allo svolgimento di un’attività commerciale, quale ad esempio, quella di vendita dei prodotti, dei gadget, nonché quella di ristorazione o l’organizzazione di spettacoli a pagamento.

Indicazioni per il settore delle fiere ed esposizioni in generale.

Imposte dirette

Sul fronte imposte dirette è stato chiarito che l’attività commerciale svolta durante eventi fieristici ed esposizione può configurarsi come stabile organizzazione e pertanto essere soggetta ad imposte dirette (IRES, IRAP, ecc.). A soccorso della tesi contraria (non esistenza della stabile organizzazione e quindi non soggettività fiscale diretta) si potrebbe ricorrere alla “temporaneità” e limitatezza temporale dell’evento che a livello indicativo le norme e la prassi la identificano in una durata inferiore/superiore ai sei mesi. (per un normale evento fieristico la durata e di pochi giorni o settimane – per l’Expo è di sei mesi o meglio 184 giorni).

Imposte indirette

Per quanto riguarda le imposte indirette – IVA , premesso che l’attribuzione di una partita IVA non costituisce una prova sufficiente dell’esistenza in Italia di una stabile organizzazione/branch di un soggetto non residente, è stato ribadito che qualora sia svolta attività commerciale durante gli eventi fieristici il soggetto è tenuto in ogni caso ad identificarsi in Italia ai fini IVA (identificazione diretta o rappresentante fiscale), secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, pur mantenendo lo status di operatore non residente. Ciò ovviamente a condizione che effettui operazioni per le quali è tenuto al versamento dell’imposta in Italia (vendita a privati).

Servizi accessori

Le prestazioni, quali interventi infrastrutturali e organizzativi necessari per la realizzazione dell’evento espositivo, ivi compresa la fornitura ai Partecipanti dei servizi generali – quali servizi di telecomunicazioni, idrici, elettricità, montaggio/smontaggio e la gestione degli spazi espositivi comuni- sono da considerarsi servizi accessori ai più generali servizi fieristici (affitto o acquisizione area espositiva) . Sotto il profilo della rilevanza territoriale questi seguono criteri diversi a seconda dello status del committente e del luogo in cui questo soggetto è stabilito.

Se il committente non è un soggetto passivo IVA, la territorialità delle prestazioni in esame è disciplinata dall’articolo 7-quinquies, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972, ai sensi del quale, le prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti, si considerano effettuate in Italia a condizione che siano ivi materialmente svolte (B2C).

Quando, invece, il committente è un soggetto passivo d’imposta, torna applicabile il criterio di territorialità di carattere generale previsto dall’articolo 7-ter, comma 1, lett. a del D.P.R. n. 633 del 1972. Pertanto le citate prestazioni si considerano effettuate in Italia quando sono rese a soggetti passivi IVA stabiliti in Italia (B2B). Ne consegue che se il committente è un soggetto passivo non stabilito in Italia, i servizi in esame non sono territorialmente rilevanti in Italia (c.d. fuori campo IVA).

Diritti di accesso

Ai fini dell’individuazione del luogo di rilevanza territoriale dei diritti di accesso (biglietti) trova applicazione il criterio derogatorio di cui all’articolo 7-quinquies del D.P.R. n. 633 del 1972, in base al quale il luogo impositivo delle prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, nonché i servizi accessori connessi con l’accesso, coincide con quello in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente, a prescindere dallo status del committente (soggetto passivo o non soggetto passivo d’imposta). Ne consegue che i diritti di accesso relativi a fiere ed esposizioni in Italia sono prestazioni di servizi imponibili ad IVA e, in particolare, ai sensi dell’articolo 46-ter, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013, devono essere assoggettati ad imposta in Italia con l’aliquota ridotta del 10 per cento.

Gian Luca Giussani

Redazione

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

<

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.